Onorevoli Colleghi! - A seguito dell'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il personale della scuola ha subìto una grave ingiustizia. Infatti, coloro che hanno presentato le dimissioni accettate dall'ammininistrazione, così come vuole la legislazione vigente nel comparto scuola, collocati a riposo, si sono visti decurtare quattro mensilità di pensione che, ad oggi, non hanno mai percepito. La presente proposta di legge vuole rendere giustizia a coloro che hanno subìto tale trattamento.
La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1o gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1o settembre 1993. Giova ricordare che la Corte ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui differisce al 1o gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni.
Nonostante, dunque, la Corte si sia pronunciata più volte nel merito dei provvedimenti legislativi in questione, il legislatore non ha mai sanato l'irrazionalità delle norme applicate.